PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, al fine di favorire la promozione e la tutela dei diritti umani, economici, sociali e sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori e il principio dell'integrità ambientale, come indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e nei relativi strumenti di attuazione, anche attraverso l'adozione di specifiche iniziative di crescita della responsabilità sociale ed economica dei produttori e dei consumatori:

          a) riconosce le attività del Council of Economical Priorities Accreditation Agency (CEPAA) e degli organismi accreditati presso lo stesso CEPAA;

          b) incentiva l'applicazione della certificazione Social Accountability 8000 (SA 8000), norma internazionale elaborata dalla Social Accountability International in conformità ai princìpi sottoscritti dalla convenzione dell'International Labour Organization (ILO), nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, e della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1959;

          c) promuove e svolge, anche di intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le azioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.
(Marchio etico).

      1. È istituito il marchio etico, inteso come elemento distintivo delle aziende italiane socialmente responsabili.

 

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      2. Il marchio etico è approvato dall'Osservatorio di cui all'articolo 3 ed è attribuito alle aziende in possesso della certificazione SA 8000 che ne fanno richiesta.
      3. L'utilizzo del marchio etico da parte delle aziende è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dalla certificazione SA 8000 e dagli eventuali aggiornamenti della relativa normativa.
      4. L'azienda titolare del marchio etico può utilizzarlo per tutte le forme di valorizzazione dei beni e dei servizi prodotti nonché della propria attività in generale e nelle attività di comunicazione verso l'esterno.

Art. 3.
(Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende, di seguito denominato «Osservatorio», costituito da un ufficio di presidenza e da un comitato consultivo.
      2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da due membri scelti tra persone di comprovata indipendenza, competenza ed esperienza nelle materie giuridiche, economiche e sociali.
      3. I componenti dell'ufficio di presidenza sono nominati per tre anni, possono essere confermati una sola volta e non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nel campo della certificazione SA 8000.
      4. Il comitato consultivo è nominato per tre anni ed è formato:

          a) dai componenti l'ufficio di presidenza;

          b) da quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;

          c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

 

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          d) da cinque rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, di organismi di cooperazione internazionale, di difesa dei diritti umani e di difesa dei diritti dell'infanzia;

          e) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali;

          f) da tre rappresentanti delle regioni.

      5. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 sono nominati su indicazione dei rispettivi enti; i rappresentanti di cui alla lettera e) del medesimo comma sono nominati su indicazione dei rispettivi Ministri; i rappresentanti di cui alla lettera f) del medesimo comma sono nominati su indicazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      6. L'ufficio di presidenza e il comitato consultivo sono nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e dei suoi organismi, le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale ad esso assegnato, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.
      8. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio e dei suoi organismi è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.
(Attività dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio promuove e svolge le iniziative volte ad accrescere il principio

 

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della responsabilità sociale delle aziende italiane. In particolare, sono assegnati all'Osservatorio i compiti di:

          a) approvare il marchio etico e provvedere all'attribuzione, alla sospensione e alla revoca dello stesso alle aziende a seguito delle procedure di accertamento e di deliberazione assunte in collaborazione con il CEPAA;

          b) eseguire ricerche di natura economica, sociale e ambientale per fornire le più ampie informazioni sul contesto economico, sociale e ambientale in cui è avvenuta ogni fase produttiva e commerciale dei beni e dei servizi collocati sul mercato;

          c) diffondere i risultati relativi alle proprie attività, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione, compresi quelli di natura istituzionale;

          d) promuovere e realizzare campagne di pubblicizzazione del marchio etico e di sensibilizzazione dei cittadini e delle aziende sul tema della responsabilità sociale;

          e) curare la tenuta dell'albo delle aziende italiane in possesso del marchio etico;

          f) intrattenere i rapporti con il CEPAA, con l'ILO e con altri organismi nazionali e internazionali al fine di favorire l'ulteriore crescita del principio della responsabilità sociale.

      2. L'uso improprio del marchio etico è sanzionato con le modalità stabilite dall'Osservatorio.
      3. Qualsiasi cittadino, ente od organismo può ricorrere all'Osservatorio per segnalare violazioni alla certificazione SA8000 da parte di una azienda e richiedere la sospensione o la revoca dell'utilizzo del marchio etico secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).
      4. Ogni anno, entro il 30 aprile, l'Osservatorio trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

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Art. 5.
(Modifica della disciplina
sul sostegno all'esportazione).

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'accesso ai crediti agevolati è rivolto in via prioritaria ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».
      2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Mediocredito centrale concede in via prioritaria crediti agevolati ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».
      3. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. L'istituto compie le operazioni assegnando una priorità ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».

      4. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'accesso ai finanziamenti del fondo di cui al primo comma, è riservato in via prioritaria ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».

Art. 6.
(Misure in favore delle piccole
e medie imprese).

      1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia e fatte salve le limitazioni settoriali stabilite dalla Commissione europea, che ottengono l'attribuzione

 

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del marchio etico è concesso un credito di imposta.
      2. Sono esclusi dal beneficio del credito di imposta di cui al comma 1 i soggetti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per le procedure utilizzate per l'ottenimento della certificazione SA 8000 e del marchio etico ed è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'ottenimento della registrazione medesima, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
      4. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto stabilito dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      5. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che le spese sostenute per ottenere la certificazione SA 8000 e il marchio etico siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.
      6. Al credito di imposta si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio in oggetto.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 10 milioni di

 

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euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.